Procedura domanda di riconoscimento sordità

PROCEDURA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO SORDITA’

La richiesta di riconoscimento per sordità (come pure per invalidità civile, cecità civile, handicap ecc…) va presentata dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore) all’INPS territorialmente competente.

 

 

  1. Richiesta del certificato a un medico abilitato

Innanzitutto bisogna rivolgersi a un medico abilitato alla compilazione telematica del cosiddetto “certificato medico introduttivo”, che attesta la patologia invalidante.

 

Generalmente trattasi del proprio medico/pediatra curante.

Il medico compila questo documento su supporto informatico ma consegna al paziente:

  1. Un codice che il sistema automaticamente genera
  2. Copia del certificato firmato in originale

A questo punto il paziente, o chi per lui, può compilare la domanda, cui va allegato il certificato firmato in originale.

Attenzione: il certificato è valido per 30 giorni, dopodiché scade e va richiesto nuovamente.

 

  1. Compilazione della domanda

Una volta ottenuto il certificato introduttivo, il paziente (o chi per lui) può compilare la domanda. La domanda può essere compilata e presentata solo per via telematica.

La domanda può essere presentata solo dai cittadini in possesso del PIN rilasciato dall’INPS, da soggetti autorizzati e dagli enti di Patronato e dalle Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

I cittadini possono richiedere il codice PIN direttamente sul sito INPS oppure tramite il Contact Center INPS (numero gratuito 803164).

Durante la procedura, è necessario inserire il numero del certificato rilasciato dal medico.

Alla domanda bisogna allegare la certificazione medica che attesta le singole patologie ed, eventualmente, la documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche (cartelle cliniche ed eventuali referti medici).

 

 

 

  1. La ricevuta e la convocazione per la visita

Al termine della trasmissione della domanda, viene generata automaticamente una ricevuta che contiene il protocollo e la data di presentazione della domanda. La ricevuta può essere stampata.

Inoltre, il sistema propone un ventaglio di date per la visita presso la Commissione dell’ASL. Una volta raggiunto l’accordo per la data della visita, sul sito appare l’invito alla visita, invito che viene anche inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno e all’indirizzo di posta elettronica, che era stato eventualmente comunicato.

Nella convocazione viene specificato che:

  • Il richiedente può farsi assistere da medico di sua fiducia
  • Laddove il richiedente non si possa presentare può fissare una nuova visita sempre tramite la stessa procedura
  • Disertare per due volte la visita equivale a rinuncia

Visita domiciliare

Se il richiedente non potesse muoversi è il medico curante che ne deve certificare l’intrasportabilità . Sta al Presidente della Commissione ASL accettare la domanda, nel qual caso viene comunicata data e ora della visita domiciliare. Se respinta, la Commissione comunica la data per una nuova visita ambulatoriale.

  1. La visita e il relativo verbale

Il richiedente deve presentarsi alla visita nella data fissata, portando con sé un valido documento di identità , il certificato medico firmato in originale e tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.”¨

In caso di assenza ingiustificata si provvederà  a una nuova convocazione.

La Commissione dell’Azienda ASL è integrata con un medico dell’INPS. Il richiedente, inoltre, può farsi assistere da un medico di fiducia.

Al termine della visita viene redatto il verbale elettronico, che riporta l’esito della visita stessa, i codici nosologici internazionali (sistema di classificazione delle malattie e dei traumatismi) e l’eventuale indicazione di patologie che comportano l’esclusione di successive visite di revisione.

Il verbale che esprime il giudizio di accoglimento o di rifiuto della Commissione sarà  validato dall’INPS, che provvederà  poi a inviarlo al domicilio dell’interessato.

Se il verbale prevede l’erogazione di benefici economici, il richiedente deve integrare (sempre per via telematica) la domanda con specifici dati (come reddito personale, eventuale ricovero a carico dello stato, eccetera). In questa fase è consigliabile farsi assistere (da patronati sindacali, CAAF, eccetera).

 

 

A cura dell’Avv. Filomena Mariani

Consulente Legale dell’Associazione A.F.I.A.