MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DEL GRADO DELLA IPOACUSIA:
La valutazione del grado di ipoacusia va effettuato sempre a orecchio nudo, ai sensi dell’art 2 del D.M. 5/02/1992 n. 527.
Sicché, il godimento dei diritti acquisiti o il riconoscimento della condizione di sordità non può essere modificato nel paziente che utilizza l’impianto cocleare.
In base ai documenti e alle certificazioni così presentati la Commissione Medica convoca per la visita ed esamina la domanda e documentazione. Non dovrà tenere conto del recupero uditivo ottenuto grazie alla protesizzazione né alla qualità del linguaggio acquisito grazie alla riabilitazione (Circolare Ministero del Tesoro n° 32 del 21/07/97).
TALUNI BENEFICI:
- ESONERO DALLE VISITE DI CONTROLLO SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA’;
Al raggiungimento del 18° anno di età la perdita uditiva deve essere pari o superiore a 75 Db.
- INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE (L. 508/ art.4) erogata per 12 mensilità senza limiti di reddito, occupazione e non reversibile;
- PENSIONE mensile o assegno mensile di assistenza per i sordomuti maggiorenni (L.381/71 art.1) erogati per 13 mensilità solo ai sordomuti con limite di reddito e cessazione al compimento del 65° anno di età (L.33/80 art. 14);
- HANDICAP GRAVE;
- PROTESI fornitura e riparazione (L.118/71 e L.833/78);
- sistema di trasmissione del sistema IR o FM.;
- T.S. (dispositivo telefonico per sordi);
- PROMOZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO (L.68/99), ai fini del collocamento lavorativo, il D.M. 5./2/92 assegna al sordomuto una percentuale fissa di invalidità civile pari all’80% (con diritto alla pensione di vecchiaia anticipata) nonché il collocamento obbligatorio automatico (per l’invalidità solo se non inferiore al 45%);
- ESENZIONE TICKET;
- IVA AGEVOLATA 4% + DETRAZIONE IRPEF DEL 19%: ausili tecnici e informatici (computer, cellulare,fax, modem)
- VEICOLI: iva al 4%, detrazione del 19% della spesa in denuncia dei redditi e esenzione del pagamento della tassa automobilistica (bollo); agevolazioni per l’imposta di trascrizione provinciale ITP (ossia solo per registrazione al PRA di nuova autovettura non per i successivi passaggi).
L’agevolzione iva può spettare anche al familiare che lo abbia fiscalmente in carico purchè la persona sorda abbia un reddito inferiore a € 2.840,00.
L’esenzione spetta sia all’interessato sia al soggetto che lo abbia fiscalmente in carico purché il disabile non abbia redditi superiori a € 2.840,00.
- SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA: deduzione della spesa in denuncia dei redditi purché reso da personale medico o sanitario. Può beneficiarne l’interessato o il familiare che lo abbia a suo carico fiscale.
- TELEFONIA FISSA: esenzione pagamento canone mensile no agevolazioni per il traffico.
L’agevolazione spetta alla persona sorda o all’abbonato che conviva con il sordo. La delibera non fa espresso riferimento a rapporti di parentela, né tanto meno a relazioni di carico fiscale fra l’abbonato e il disabile. Richiede tuttavia la presentazione del cosiddetto “stato famiglia” (autocertificabile), unitamente alla certificazione sanitaria che attesti la sordità e la titolarità dell’indennità di comunicazione (verbale rilasciato dalla Commissione Asl).
- TELEFONIA MOBILE: esenzione pagamento tassa concessione governativa, se dovuta;
- COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO;
- CONTRIBUTI FIGURATIVI: su richiesta, due mesi l’anno. L’anticipo massimo di pensione è di 5 anni.
- Detrazioni familiari a carico (da aumentare per figlio portatore di Handicap grave).
A cura dell’Avv. Filomena Mariani
Consulente Legale dell’Associazione A.F.I.A.